Il Miur definisce i criteri di equipollenza dei diplomi accademici Afam
Con il decreto 331 del 10 aprile 2019, il Miur (Ministero per l’istruzione, l’università, la ricerca) ha, finalmente, colmato un gap normativo stabilendo le condizioni di equipollenza tra i diplomi Afam del vecchio ordinamento ed i diplomi accademici di secondo livello.
Il provvedimento era previsto dal comma 107 della Legge finanziaria 2013 (Legge 228/12): “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni (…), al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, (…) congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il presupposto normativo per l’adozione del decreto di equipollenza consisteva nell’entrata in ordinamento dei diplomi accademici di secondo livello: istituti a livello sperimentale fin dal 2003, sono stati istituzionalizzati e resi ordinamentali solo a partire dall’anno accademico 2018/19 a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali 14/2018 e 18/2018. Nello specifico l’equipollenza è valida per i titoli del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, conseguiti entro 31 dicembre 2021, data entro cui tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107bis della Legge 228/12).
Il provvedimento si riverbera anche sulle equipollenze con le lauree magistrali “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”, così come indicato dal comma 103 della Legge 228/12.
Sulla base di tale scenario i diplomi di previgente ordinamento, congiuntamente al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciati:
- dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alla Classe LM 45 (Musicologia e beni musicali);
- dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di Scenografia sono equipollenti alla Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale);
- dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di Pittura, Scultura e Decorazione sono equipollenti alla Classe LM-89 (Storia dell’arte);
- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), sono equipollenti alla Classe LM-12 (Design).